2.25.2016

DECRETO 22 DICEMBRE 2015 | UN COMMENTO LEGALE




Il decreto ministeriale del 22 dicembre 2015 prevede (non troppo chiaramente) che "per gli interventi realizzati negli ambiti di applicazione delle schede tecniche citate, è fatto comunque salvo l'accesso anche in futuro al meccanismo dei certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione dei risparmi denominato «a consuntivo», tutelando, pertanto, gli investimenti eventualmente già pianificati" (cfr. ultimo "considerato"). 

Pare, quindi, che la revoca delle schede non possa in nessun caso avere effetto retroattivo sui progetti già approvati, i quali dovrebbero continuare a ricevere i titoli fino alla scadenza del quinquennio (salvo poi poter essere ripresentati - in futuro e in assenza della sopravvenienza di nuove schede tecniche - con metodi di valutazione a consuntivo). Del pari, le nuove schede tecniche – tuttora in corso di redazione – dovrebbero potersi applicare solo a progetti presentati dopo la loro entrata in vigore. 

Indicazioni maggiormente dettagliate circa il regime di efficacia temporale delle schede tecniche potrebbero, in ogni caso, essere fornite in occasione dell’emanazione del Decreto interministeriale di aggiornamento delle “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi”, che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente sono stati recentemente intimati a emanare dal Tar Lazio, sez. III, con la sentenza 18 febbraio 2016, n. 2169, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica ad istanza di parte della decisione medesima.

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